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21 febbraio 2018 - Consulenza

Registrarsi a un sito web: tutela della reputazione individuale e collettiva

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Nei due precedenti articoli dedicati ai motivi della registrazione a un sito web sono stati esaminati i due aspetti che generalmente vengono ritenuti più importanti e primari per ragioni tecniche e promozionali. In quest'articolo verrà esaminato un aspetto che, rispetto ai primi due, oltre a essere meramente un fine è anche una conseguenza naturale: la tutela della reputazione individuale e collettiva.

Chi naviga spesso in internet e bazzica per i social network o per le comunità virtuali sa molto bene che il web, oltre a essere un mezzo, è anche un luogo aperto alla pubblica espressione; talvolta moderata dai filtri imposti dai gestori dei siti web o dalle comunità virtuali; talvolta non sottoposta ad alcuna moderazione e quindi libera da vincoli morali e giuridici.

Anche laddove l'espressione venga vagliata dai gestori dei siti web prima di essere pubblicata e visibile a tutta la comunità degli iscritti e dei non iscritti, non è detto che questo basti per garantire un confronto o una espressione costruttiva, ragionevole e pacata e soprattutto non lesiva. Il motivo è riconducibile alla preparazione giuridica o alla caratura morale del moderatore o mediatore del pubblico dibattito che, nella maggior parte dei casi, soprattutto in comunità amatoriali, corrisponde a un utente prestatosi volontariamente e gratuitamente all'incarico, senza esser stato sottoposto a una rigorosa selezione che ne certifichi l'idoneità.

Gli stessi requisiti morali, che potrebbero anche essere sufficienti qualora manchi una adeguata preparazione giuridica, vengono spesso banalizzati e ridotti volutamente a criteri relativi basati sull'esperienza e sulla suscettibilità personale che non necessariamente corrispondono al comune buon senso o a una morale razionale. Nel dibattito pubblico questo può comportare l'approvazione di una espressione non ritenuta lesiva dal moderatore ma da un membro della comunità e la mancata approvazione di una espressione ritenuta lesiva dal moderatore ma non dal membro della comunità, anche soltanto per ragioni ideologiche o religiose.

In un contesto simile, dove potenzialmente è consentito dire e scrivere tutto, la registrazione dell'utente al sito web o alla comunità è necessaria, se veritiera, per garantire la tutela della reputazione individuale (dell'altrui membro) e collettiva (degli altri membri).
Quando invece i dati indicati dall'utente in sede di registrazione non corrispondono ai dati reali e quindi l'iscrizione risulta mendace, è possibile risalire all'autore dell'offesa attraverso il suo indirizzo IP (numero identificativo univoco assegnato a ogni computer connesso a una rete e mediante cui viene inequivocabilmente riconosciuto) e adire per vie legali.

Se la registrazione non fosse necessaria e non venisse neanche tracciato l'indirizzo IP dell'utente, sarebbe estremamente complesso risalire all'autore e non si agevolerebbero in alcun modo le indagini non essendo possibilitati (i gestori) alla fornitura dei dati anagrafici del reo. Infatti, sebbene il gestore di un sito web non sia tenuto al tracciamento dell'indirizzo IP dell'utente o alla sua memorizzazione in fase di registrazione, il suo recupero può avvenire sia verificando gli accessi sul server che è sempre programmato per tracciare qualunque interazione e/o consultazione delle pagine, sia, in casi estremi, ricorrendo al gestore telefonico che eroga la connessione al server e che tiene sempre traccia di ogni richiesta effettuata a quell'indirizzo IP.

Apparentemente il problema causato dalla pubblicazione di un contenuto lesivo potrebbe essere risolto chiedendo al gestore del sito web o al moderatore della comunità la rimozione dello stesso. La rimozione, però, non risolve il compimento dell'atto lesivo. Per fare un esempio, se l'utente X nella comunità Z pubblica un contenuto offensivo nei confronti dell'utente Y e quest'ultimo viene a conoscenza del contenuto stesso dopo un arco di tempo relativamente lungo, la rimozione del contenuto offensivo non cancella la concessione all'utente X di quell'espressione né rimuove dalla memoria dei potenziali lettori ciò che è stato appunto letto e pubblicato, traducendosi in un atto compiuto.

In altri casi, invece, la pubblicazione del contenuto offensivo può avvenire in luoghi non più gestiti da chi di competenza e dove la pubblicazione di contenuti è concessa senza alcun filtro o una preliminare approvazione, rendendo di fatto impossibile o estremamente difficile la rimozione; e in cui l'unica via percorribile è quella legale, che, sinteticamente, consiste nella richiesta, da parte delle autorità competenti e rivolta ai gestori del server in cui viene ospitato quel sito o quella comunità, dei dati degli utenti iscritti che hanno accesso alla pubblicazione immediata dei contenuti, in modo da risalire all'autore.

Diverso è il caso dei siti web o delle comunità ufficialmente e legalmente riconosciute dove solitamente i moderatori o i mediatori incaricati vengono accuratamente selezionati e riescono a garantire un confronto scevro da elementi lesivi: o censurando del tutto l'espressione oppure censurando i termini ritenuti inammissibili e riformulando l'espressione in modo da darle una coerenza logica.

In ogni caso, anche se è possibile risalire all'autore attraverso indagini coordinate e la partecipazione di più organi competenti, richiedere la registrazione a un sito web è importante per fornire più informazioni possibili agli inquirenti. In alcuni casi, per agevolare le indagini, ogni iscrizione viene certificata dal gestore o dal moderatore mediante verifica dei dati stessi, in modo da evitare a priori la memorizzazione di dati mendaci e inutili in caso di azione legale.

La legislazione del web è sicuramente più complessa e non può essere esaurita in un articolo volto a chiarire solo parte del problema. Bisognerebbe affrontare le problematiche legali inerenti la diffusione di materiale audio/visivo, la replicazione non autorizzata di contenuti testuali protetti da copyright, l'appropriazione indebita di una identità virtuale altrui e tanto altro. Ma, rimanendo fedeli al tema iniziale, sono stati affrontati i casi sicuramente più conosciuti e ricorrenti.

Fonte immagine: Google Immagini

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